Cassazione civile Sez. V sentenza n. 6084 del 26 aprile 2001

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di procedimento tributario, l'erronea indicazione, nel ricorso in appello, degli estremi della sentenza impugnata (che deve essere indicata a termini dell'art. 53 D.Lgs. 546/1992) non comporta l'inammissibilitą dell'impugnazione allorché sia possibile, attraverso l'esame del contenuto del ricorso, individuare con certezza il provvedimento oggetto dell'impugnazione. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Lazio, 14 aprile 1997).

(massima n. 2)

In tema d'imposta sui redditi, l'art. 63 del d.P.R. 597/1973 prevede che le opere pattuite, in un contatto di appalto, come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale devono essere ricomprese tra le rimanenze di ciascun periodo d'imposta al termine del quale risultino in corso di esecuzione e tra le giacenze iniziali del periodo successivo per il valore complessivo della parte eseguita, da determinarsi sulla base dei corrispettivi pattuiti, mentre le eventuali maggiorazioni di prezzo da considerarsi ai fini della valutazione delle rimanenze finali sono solo quelle previste dalla legge o da clausole contrattuali, con esclusione delle eventuali pretese dell'appaltatore di maggiorazioni non previste normativamente o contrattualmente. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Lazio, 14 aprile 1997).

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