Cassazione civile Sez. V sentenza n. 29635 del 14 novembre 2019

(2 massime)

(massima n. 1)

I dividendi infragruppo erogati da societā di capitali residente della Repubblica federale di Germania a societā residente della Repubblica italiana sono esclusi dalla base imponibile per effetto dell'art. 24, par. 2, della Convenzione di Bonn tra Italia e Germania sulle doppie imposizioni (ratificata con l. n. 459 del 1992), il quale - a differenza dell'art. 23 A del Modello OCSE di Convenzione, avente la sola funzione di contrasto alla doppia imposizione giuridica - č volto ad impedire la doppia imposizione economica internazionale e, costituendo norma pattizia a carattere speciale, ed attesa la sua "ratio", prevale sull'art. 89, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'esclusione dalla base imponibile, ex art. 24, par. 2, cit., dei dividendi corrisposti nell'anno di imposta 2005 da una societā-figlia tedesca interamente partecipata da societā-madre italiana, prevale sulla residuale imposizione, in Italia, sul 5% dei dividendi distribuiti alla societā controllante residente nel territorio nazionale, prevista dall'art. 89, comma 2, TUIR).

(massima n. 2)

In tema di doppia imposizione internazionale, la Convenzione di Bonn tra Italia e Germania (ratificata con l. n. 459 del 1992) e, segnatamente, l'art. 24 – il quale, ricorrendone le condizioni, esclude i dividendi dalla base imponibile del reddito della societā-madre italiana - č tuttora vigente ed efficace, senza che rilevi la sopravvenuta direttiva CE n. 435 del 1990 (cd. direttiva madre-figlia) la quale, all'art. 7, risolve il concorso tra norma bilaterale e norma comunitaria in favore della prima.

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