Cassazione civile Sez. V sentenza n. 8520 del 27 marzo 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di IRPEG, la Fondazione Ordine Mauriziano, sebbene abbia natura di ente pubblico ospedaliero, non gode del regime di agevolazione fiscale previsto dall'art. 88, lett. b), del d.P.R. n. 817 del 1986 (applicabile "ratione temporis"), svolgendo anche ulteriori compiti in materia di beneficenza, istruzione e di culto che, sebbene non prevalenti rispetto alle finalitą sanitarie, precludono l'applicazione della normativa di favore, che opera solo per gli enti istituiti esclusivamente per l'esercizio di attivitą previdenziali, assistenziali e sanitarie.

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