Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 4163 del 21 febbraio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di imposte sui redditi delle persone giuridiche, l'art. 88, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 dispone che l'esercizio di attivitą previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine non costituisce esercizio di attivitą commerciale, sicché il reddito fondiario derivante da terreni e fabbricati strumentali direttamente utilizzati per tali attivitą non subisce la trasformazione in reddito d'impresa ex art. 40, comma 1, dovendosi, al contrario, escludere dalla norma agevolatrice le rendite conseguenti a negozi di diritto privato stipulati con terzi aventi ad oggetto i suddetti beni e solo successivamente destinate a realizzare gli scopi sociali dell'ente.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.