Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 3807 del 16 febbraio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 88, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, nella formulazione applicabile "ratione temporis", per il quale l'esercizio di attivitą previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente per tali finalitą non costituisce attivitą commerciale, non esclude che, ai sensi dell'art. 108 dello stesso decreto, siano soggetti ad imposta i redditi provenienti da altre attivitą svolte da tali enti, come quelli fondiari derivanti dalla locazione di immobili, senza che assuma rilevanza la circostanza che i proventi di dette attivitą siano statutariamente destinati all'esercizio dell'attivitą istituzionale.

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