Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3822 del 8 febbraio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto č ascrivibile alla volontā datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa; nell'ipotesi in cui il datore eccepisca che il rapporto si č risolto per le dimissioni del lavoratore e all'esito dell'istruttoria - da condurre anche tramite i poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. - perduri l'incertezza probatoria, la domanda del lavoratore andrā respinta in applicazione della regola residuale desumibile dall'art. 2697 c.c.. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 28/02/2017).

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