Cassazione civile Sez. V sentenza n. 3487 del 14 febbraio 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di imposte sui redditi, l'attività di allevamento del bestiame non può essere ricondotta alla previsione dell'art. 29, comma 2, lettera b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,e va considerata industriale o commerciale, qualora l'allevamento non sia effettuato con mangimi ottenuti, almeno per un quarto di quelli necessari per l'alimentazione del bestiame, dai terreni dell'azienda. Ne consegue che, in tal caso, ai sensi dell'art. 78 del d.P.R. n. 917 cit., il reddito eccedente ha natura di reddito d'impresa e l'imprenditore ha l'obbligo - la cui inottemperanza determina l'inattendibilità della contabilità aziendale e pone a carico del contribuente l'onere di provare i fatti impeditivi o estintivi dell'accertamento effettuato dall'Ufficio - di tenere il registro di carico e scarico degli animali allevati, distintamente per specie e ciclo di allevamento, con l'indicazione degli incrementi e decrementi verificatisi per qualsiasi carico nel periodo d'imposta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva ritenuto agricola l'attività di allevamento svolta dal contribuente allevatore attribuendo, a tal fine, valore decisivo alla circostanza della provenienza di almeno un quarto del foraggio da fondi dal medesimo utilizzati in forza di diritti derivanti da usi civici e trazzere siciliane, mentre egli era proprietario di un fondo la cui esiguità lasciava supporre, al contrario, che meno di un quarto del mangime provenisse dallo stesso). (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Messina, 17/07/2006).

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