Cassazione civile Sez. V sentenza n. 5645 del 2 marzo 2020

(2 massime)

(massima n. 1)

Il tema di accertamento tributario, il requisito motivazionale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione di fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando poi affidate al giudizio d'impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneitą a dare sostegno alla pretesa impositiva.

(massima n. 2)

In tema di reddito di impresa, il valore "normale" della transazione commerciale infragruppo di cui all'art. 9, comma 3, T.U.I.R. va determinato in base al metodo del prezzo di rivendita ("Resale Price Method"), in aderenza ai criteri della circolare del n. 32/9/2267 del 1980 e del rapporto OCSE del 1995. (Fattispecie relativa a transazione infragruppo avente ad oggetto l'uso di diritti di licenza su marchi e "know how" in cui la S.C. ha confermato la decisione che aveva confrontato il prezzo stabilito per la transazione tra la societą madre italiana e la societą figlia olandese e quello, relativo alla subconcessione, tra quest'ultima e la controllata spagnola, evincendo una sproporzione priva di giustificazione).

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