Cassazione civile Sez. V sentenza n. 5264 del 22 febbraio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella determinazione del reddito d'impresa l'abolizione del regime di indeducibilitą dei costi relativi ad operazioni commerciali intercorse con soggetti domiciliati in Paesi a fiscalitą privilegiata (cd. "black list"), prevista dall'art. 1, commi 301, 302, e 303, della l. n. 296 del 2006, ha carattere retroattivo, con conseguente deducibilitą di tali costi subordinata alla prova dell'operativitą dell'impresa estera contraente nonché della effettivitą della transazione commerciale, mentre il requisito dello svolgimento effettivo di attivitą commerciale non č pił richiesto a decorrere dall'anno di imposta 2015, a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche di cui al d.lgs. n. 417 del 2015.

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