Cassazione civile Sez. V sentenza n. 20081 del 24 settembre 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di reddito di impresa, ai sensi dell'art. 110, commi 10 e 11, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, le spese e le altre componenti negative inerenti ad operazioni commerciali intercorse con fornitori aventi sede in Stati a fiscalitą privilegiata (cosiddetta ipotesi di "black list"), sono ammesse in deduzione solo nel caso in cui venga fornita la prova che le imprese estere svolgano attivitą commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione, mentre la separata indicazione nella dichiarazione del relativo ammontare non č pił - nelle fattispecie successive all'entrata in vigore della nuova disciplina - fatto costitutivo della deducibilitą, trattandosi di obbligo che esaurisce la sua portata precettiva nel dato formale dell'indicazione, ancorché il contribuente, che abbia omesso tale adempimento, non possa pił ottemperare, mediante dichiarazione integrativa, dopo la contestazione della violazione tributaria, in questo modo eludendo le sanzioni previste per l'inosservanza della prescrizione. (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna, 09/07/2008).

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