Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 8679 del 13 aprile 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di sanzioni disciplinari il fondamentale principio di proporzionalitā della sanzione rispetto alla gravitā della infrazione deve essere rispettato sia in sede di irrogazione della sanzione da parte del datore di lavoro nell'esercizio del suo potere disciplinare, sia in sede di controllo che, della legittimitā e della congruitā della sanzione applicata, il giudice sia chiamato a fare. A tal riguardo, ha carattere indispensabile la valutazione, ad opera del giudice del merito, investito del giudizio circa la legittimitā di tali provvedimenti, della sussistenza o meno del rapporto di proporzionalitā tra l'infrazione del lavoratore e la sanzione irrogatagli. Ai fini di tale valutazione il giudice deve tenere conto non solo delle circostanze oggettive, ma anche delle modalitā soggettive della condotta del lavoratore in quanto anche esse incidono sulla determinazione della gravitā della trasgressione e, quindi, della legittimitā della sanzione stessa. L'apprezzamento di merito della proporzionalitā tra infrazione e sanzione sfugge, peraltro, a censure in sede di legittimitā se la valutazione del giudice di merito č sorretta da adeguata e logica motivazione. (Rigetta, App. Roma, 26 Novembre 2003).

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