Cassazione civile Sez. V sentenza n. 24451 del 5 ottobre 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di IRPEF, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 266 del 1991, per evitare che il rapporto associativo mascheri un rapporto di lavoro, non possono considerarsi rimborsi spese, e vanno dunque qualificati come compensi soggetti a tassazione, gli esborsi erogati dalle associazioni di volontariato ai propri associati a titolo di rimborso forfetario, ossia non collegati a spese specificamente individuate e documentate.

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