Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4331 del 9 aprile 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 1510, secondo comma, c.c., che nell'ipotesi di vendita a distanza libera il venditore dall'obbligo di consegna della cosa al compratore con la consegna al vettore o spedizioniere, č applicabile ad altre figure negoziali da cui, comunque, scaturisca l'obbligo di consegna o restituzione della cosa: č comunque fatto salvo il patto contrario, come nel caso in cui, in virtų di accordo, la parte si sia obbligata non semplicemente alla restituzione della merce, ma alla riconsegna di essa al domicilio della controparte, nel qual caso l'obbligazione č da ritenere adempiuta se - e nel momento in cui - il vettore riconsegna le cose al destinatario, per cui, in mancanza, il mittente risponde del fatto colposo del vettore.

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