Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 6288 del 14 marzo 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di determinazione del reddito di impresa, ai sensi dell'art. 74, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 344 del 2003), le spese di manutenzione straordinaria dell'immobile condotto in locazione possono essere iscritte nell'attivo, ex art. 2426, comma 1, n. 5), c.c., invece che essere imputate in conto economico, come componenti negative del reddito, nell'esercizio in cui sono state sostenute, ove l'imprenditore ritenga, in base ad una scelta fondata su canoni di discrezionalitą tecnica, di capitalizzarle in vista di un successivo ammortamento pluriennale, purché indichi specifici criteri, commisurati alla durata dell'utilitą del bene, al fine di stabilire la quota di costo gravante su ciascun esercizio.(La S.C., in applicazione del principio, ha cassato la decisione impugnata che, in presenza di un piano di ammortamento redatto dalla societą in considerazione della durata legale del contratto di locazione, aveva ritenuto legittima la ripresa a tassazione che aveva invece considerato anche il successivo periodo di rinnovo dello stesso).

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