Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 28695 del 30 novembre 2017

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di detrazione IVA, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 541 del 1992 (applicabile "ratione temporis"), attuativo della direttiva n. 92/28/CEE, ferma la distinzione tra spese di rappresentanza, relative ad iniziative volte ad accrescere il prestigio o l'immagine dell'impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, e spese di pubblicità o di propaganda, afferenti iniziative tendenti, in prevalenza anche se non esclusiva, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi o, comunque, dell'attività svolta, rientrano in queste ultime le spese sostenute da una società farmaceutica in occasione di un congresso o convegno medico avente la finalità di rendere noto un farmaco presso la classe medica, sempre che di breve durata ed a partecipazione ristretta di specialisti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ricondotto a spese di pubblicità quelle sostenute da una contribuente per l'organizzazione di un convegno medico, ritenendolo finalizzato a portare a conoscenza l'offerta di un prodotto, senza accertare se lo stesso avesse avuto in concreto, cioè in ragione della breve durata e della partecipazione ristretta, finalità di informazione scientifica piuttosto che di intrattenimento).

(massima n. 2)

In tema di giudizio per cassazione, per i ricorsi avverso le sentenze delle commissioni tributarie, la indisponibilità dei fascicoli delle parti (i quali, ex art. 25, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono restituiti solo al termine del processo) comporta la conseguenza che la parte ricorrente non è onerata, a pena di improcedibilità ed ex art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., della produzione del proprio fascicolo e per esso di copia autentica degli atti e documenti ivi contenuti, poiché detto fascicolo è già acquisito a quello d'ufficio di cui abbia domandato la trasmissione alla S.C. ex art. 369, comma 3, c.p.c., a meno che la predetta parte non abbia irritualmente ottenuto la restituzione del fascicolo di parte dalla segreteria della commissione tributaria; neppure è tenuta, per la stessa ragione, alla produzione di copia degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda e che siano in ipotesi contenuti nel fascicolo della controparte.

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