Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5643 del 23 maggio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché in materia contrattuale è regola generale quella del carattere vincolante delle pattuizioni in cui si esprime la volontà negoziale (art. 1372 c.c.), deve ritenersi che la clausola che preveda nella vendita con spedizione che la consegna della merce debba farsi ad un determinato vettore imponga una specifica modalità di adempimento della prestazione del venditore, con la conseguenza che questi si rende inadempiente ove effettui la consegna ad un trasportatore diverso da quello indicato in contratto e non può conseguire la liberazione dalla propria obbligazione se non con la consegna della merce all'acquirente, la prova della quale costituisce onere del venditore stesso. Incorre, pertanto, in vizio di omessa motivazione la sentenza che attribuisca a detta clausola soltanto il valore di un'indicazione di massima, non diretta a creare obblighi, senza indicare gli elementi negoziali che giustifichino un tale assunto, rendendo conto dell'operata valutazione con argomentazioni logicamente adeguate.

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