Cassazione civile Sez. V sentenza n. 9096 del 6 giugno 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di reddito d'impresa, le spese relative all'acquisizione di servizi, a norma dell'art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza, si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni dalle quali derivano i servizi sono ultimate, non avendo alcun rilievo il momento in cui viene effettuato il pagamento, con l'unica eccezione dei contratti di locazione, mutuo, assicurazione o altri contratti da cui derivino corrispettivi periodici, in relazione ai quali le spese per i corrispettivi sono imputabili all'esercizio di maturazione degli stessi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in relazione all'attivitą di intermediazione svolta da alcune banche al fine della stipula di un contratto di "leasing", aveva ritenuto imputabili all'esercizio in cui questo era stato concluso anche le spese sostenute per il pagamento della parte di corrispettivo versata successivamente, al termine di un periodo di osservazione di un anno, in funzione delle inadempienze verificatesi, in forza di apposita clausola contrattuale). (rigetta, Comm. Trib. Reg. Milano, 21/07/2006).

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