Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 3433 del 5 marzo 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 108 (ex 74, secondo comma) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa ed a potenziarne le possibilitą di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell'attivitą svolta. Pertanto, le spese di sponsorizzazione costituiscono spese di rappresentanza, deducibili nei limiti della norma menzionata, ove il contribuente non provi che all'attivitą sponsorizzata sia riconducibile una diretta aspettativa di ritorno commerciale. (Nella specie, la societą contribuente, garante nel settore degli impianti per imballaggi, non aveva allegato, né provato qualsivoglia diretta aspettativa di ritorno commerciale riconducibile all'attivitą di un pilota professionista ed all'apposizione di una svista sula sua vettura). (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Bologna, 20/04/2010).

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