Cassazione civile Sez. V sentenza n. 14326 del 19 giugno 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della determinazione del reddito di impresa, le spese sostenute per la selezione del personale da assumere a tempo indeterminato non possono essere considerate "altre spese relative a pił esercizi", ai sensi del terzo comma dell'art. 74 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto vengono erogate soltanto nel momento preliminare della selezione del personale e possono, quindi, essere dedotte dal contribuente nel solo esercizio di competenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto deducibili, pro quota annuale, le spese sostenute da una societą per inserzioni giornalistiche, radiotelevisive e remunerazioni dei selettori, finalizzate all'assunzione di personale a tempo indeterminato). (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Milano, 31/07/2001).

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