Cassazione civile Sez. V sentenza n. 11226 del 16 maggio 2007

(3 massime)

(massima n. 1)

La sentenza del giudice tributario con la quale si accerta il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta può fare stato anche con riferimento alle imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi solo per quanto attiene le qualificazioni giuridiche o altri elementi preliminari correlati ad un interesse protetto avente il carattere della durevolezza, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l'accertamento relativo ai diversi anni d'imposta debba fondarsi su dati e ricostruzioni contabili diversi. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Roma, 20 Dicembre 2000).

(massima n. 2)

In tema di imposte sui redditi, rientrano nel concetto di spese di pubblicità, ai sensi dell'art. 74 del d.P.R. n. 917 del 1986, non solo le spese di pubblicità in senso stretto, ma anche tutte quelle che hanno in concreto lo scopo di incrementare le vendite, non esaurendosi nel fine di accrescere il prestigio della società. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Roma, 20 Dicembre 2000).

(massima n. 3)

In tema di contenzioso tributario, la rinuncia nel corso del giudizio, da parte dell'erario, ad una pretesa fiscale nei confronti del contribuente comporta di per sé la rinuncia alle sanzioni amministrative astrattamente derivanti dalla condotta che l'amministrazione ha rinunciato a fare accertare. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Roma, 20 Dicembre 2000).

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