Cassazione civile Sez. V sentenza n. 25053 del 27 novembre 2006

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di reddito d'impresa, le attività di promozione dei farmaci e di sostegno all'immagine delle case farmaceutiche si rivolgono per la gran parte ai medici, i quali sono destinatari, in particolare, di una specifica forma di pubblicità mirante non a reclamizzare astrattamente il prodotto decantandone le virtù o la piacevolezza visiva della confezione, ma ad informare il professionista della natura e delle utilità farmaceutiche del prodotto, delle ipotesi in cui esso risulti indicato e di quelle in cui risulti addirittura nocivo. Alla stregua della disciplina dettata dall'art. 74, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, costituiscono, pertanto, spese di pubblicità tutte quelle dirette a rendere noto un farmaco presso la classe medica, anche attraverso l'organizzazione di riunioni ed incontri di breve durata e con la partecipazione di un numero ristretto di specialisti, mentre altre spese, rivolte genericamente a promuovere l'immagine della casa farmaceutica costituiscono spese di rappresentanza (all'affermazione del principio la S.C. perviene muovendo dal rilievo che il consumo dei prodotti farmaceutici non è regolato dal criterio del piacere, ma da quello dell'utilità, atteso che la decisione in ordine all'assunzione dei farmaci "utili" è sempre consigliabile, e molto spesso per legge necessario, sia rimessa non al "consumatore", bensì ad un professioniste specializzato, senza dire che il S.s.n. rimborsa solo i farmaci prescritti da un medico). (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Firenze, 29 Settembre 2000).

(massima n. 2)

L'abrogazione delle norme istitutive dell'imposta locale sui redditi, e la sostituzione di questa con altre imposte, non ha fatto venir meno l'obbligo del contribuente di provvedere al pagamento dell'ILOR per gli anni in cui quella normativa è stata in vigore, né l'obbligo di presentare in relazione a quei periodi d'imposta dichiarazioni veritiere. Da ciò consegue che l'illecito costituito dalla infedele dichiarazione per tali anni non è stato abrogato, continuando ad applicarsi ad esso le relative sanzioni. Di "abolitio criminis" in relazione agli illeciti connessi all'accertamento ed alla riscossione di un'imposta, infatti, può correttamente parlarsi soltanto quando questa venga radicalmente meno, di guisa che essa non possa essere più pretesa e riscossa neppure in riferimento alle annualità pregresse (come a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'obbligazione ILOR per i lavoratori autonomi); quando, invece, la legge istitutiva di un'imposta venga abrogata a far tempo da una data stabilita dal legislatore, ma l'imposta continui ad essere dovuta per i fatti verificatisi anteriormente, in relazione ad essi l'obbligo di corrispondere l'imposta rimane in vigore, sicché non sono abrogate le norme sanzionatorie che tale obbligazione tributaria assistono. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Firenze, 29 Settembre 2000).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.