Cassazione civile Sez. V sentenza n. 22021 del 13 ottobre 2006

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema d'imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, l'art. 74, terzo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel prevedere la deducibilità delle spese relative a più esercizi, non reca, a differenza dell'art. 67, secondo comma, alcuna tipizzazione dei criteri di esposizione di tali componenti negativi del reddito. Pertanto, la ripartizione pluriennale dei costi in questione non può aver luogo semplicemente applicando i criteri legali stabiliti per gli ammortamenti, dovendo l'impresa indicare specifici criteri commisurati alla durata dell'utilità del bene, al fine di stabilire la quota di costo imputabile a ciascun esercizio. (cassa senza rinvio, Comm. Trib. Reg. Roma, 18 Novembre 1999)

(massima n. 2)

In tema di determinazione del reddito d'impresa, e con riguardo ai presupposti per l'ammortamento - processo tecnico contabile diretto a calcolare il consumo subito dai beni strumentali destinati all'esercizio dell'impresa i cui costi vanno ripartiti in quote pluriennali -, esso può effettuarsi con beni suscettibili di deperimento e consumo dopo un certo numero di anni, sì da dover essere sostituiti quando non risultino più funzionali allo scopo per il quale sono stati acquistati. Dal reddito d'impresa sono infatti detraibili le quote di ammortamento dei beni utilizzabili per un limitato periodo di tempo, perché soggetti a logorio fisico o economico, tant'è che la disciplina fiscale dei diversi coefficienti di ammortamento tiene espressamente conto dell'effettivo tasso di usura al quale sono soggetti i beni strumentali in relazione all'impiego cui vengono singolarmente destinati. Pertanto, considerato che i dipinti acquistati per abbellire le pareti di un albergo non perdono il loro pregio nel tempo, mentre forniscono l'utilità cui sono mirati, ma semmai lo incrementano, i relativi costi d'acquisto non possono essere inclusi fra quelli pluriennali di produzione del reddito, ma vanno piuttosto considerati tra gli investimenti patrimoniali della società. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Centrale Roma, 20 Marzo 2000).

(massima n. 3)

In tema di determinazione del reddito d'impresa, il marchio costituisce un bene immateriale ammortizzabile nel valore che rappresenta nell'economia dell'azienda e per la durata per cui si protraggono gli inerenti diritti di esclusiva, ma ad esso resta estranea la spesa occorrente per ottenere la registrazione (vale a dire il compenso al mandatario per la predisposizione del dossier per l'UIBM), la quale si esaurisce nell'esercizio entro il quale è stata sostenuta e va ad esso riferita; analogamente, la spesa afferente la pratica tecnica necessaria ad ottenere un finanziamento per la ristrutturazione di un immobile (nella specie, un albergo) non è condizionata al momento esecutivo di erogazione, ma va piuttosto riferita all'utilità di scopo cui il prestito è diretto, tanto comportando l'inclusione dell'esborso nell'esercizio nel quale è stato fatturato, a prescindere dal periodo in cui sia stato materialmente elargito il mutuo. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Centrale Roma, 20 Marzo 2000).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.