Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15389 del 4 novembre 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di vendita di cose mobili determinate solo nel genere, il trasferimento della proprietā, nel caso in cui si tratti di cose da trasportare, avviene con la consegna al vettore o allo spedizioniere. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo della consegna della cosa da parte del venditore, č sufficiente la consegna al vettore, senza che sia di ostacolo a tale conclusione la eventuale stipulazione della clausola "fob" ("free on board"), che non integra una fattispecie incidente sul momento determinativo del trasferimento della proprietā, trattandosi di una clausola riferibile, come tutte quelle "franco", unicamente alle spese di trasporto e di carico e scarico, che con essa vengono poste a carico del venditore, il quale, in mancanza di tale pattuizione, ne sarebbe esente.

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