Cassazione civile Sez. V sentenza n. 3484 del 14 febbraio 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di imposte sui redditi d'impresa, i componenti positivi o negativi che concorrono a formare il reddito possono essere imputati all'anno di esercizio in cui ne diviene certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare, qualora di tali qualitą fossero privi nel corso dell'esercizio di competenza. Tuttavia, i costi sostenuti dopo la chiusura dell'esercizio contabile di riferimento, ma incidenti sul ricavo netto determinato dalle operazioni dell'anno gią definito (nella specie, costi, sostenuti nell'anno 2000, di ripristino tecnico di prodotti difettosi venduti a terzi nell'anno precedente), devono costituire elementi di rettifica del bilancio dell'anno precedente, cosģ concorrendo a formare il reddito d'impresa di quell'anno ed incidendo legittimamente in flessione sullo stesso - senza che sia lasciata al contribuente la facoltą di decidere a quale anno imputare tali costi - tutte le volte in cui siano divenuti noti, in quanto certi e precisi nell'ammontare, prima della delibera approvativa del risultato d'esercizio. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Milano, 19/04/2006)

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