Cassazione civile Sez. V sentenza n. 18447 del 26 ottobre 2012

(2 massime)

(massima n. 1)

L'applicazione della causa di estinzione del processo tributario, introdotta dall'art. 3, comma secondo bis, lett. b), del d.l. 25 marzo 2010, n. 40, convertito nella legge 22 maggio 2010, n. 73, mediante pagamento del cinque per cento dell'importo della controversia, presuppone, per l'espresso dettato normativo, non solo la pendenza della lite da oltre dieci anni, ma anche la soccombenza totale dell'Amministrazione in entrambi i precedenti gradi di giudizio. Ne consegue che la suddetta causa di estinzione non opera quando il giudizio di appello si sia concluso con pronuncia di parziale riforma della decisione di primo grado per vizio di extrapetizione, in quanto questo, pur non essendo riferibile all'iniziativa del contribuente, determina comunque l'interesse ad impugnare da parte dell'Amministrazione. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Milano, 17/02/2005)

(massima n. 2)

L'applicazione della causa di estinzione del processo tributario, introdotta dall'art. 3, comma secondo bis, lett. b), del d.l. 25 marzo 2010, n. 40, convertito nella legge 22 maggio 2010, n. 73, mediante pagamento del cinque per cento dell'importo della controversia, si produce, per espresso disposto di legge, soltanto a seguito di attestazione degli Uffici dell'Amministrazione finanziaria comprovanti la regolarità dell'istanza ed il pagamento integrale di quanto dovuto. Il rifiuto di tale attestazione o l'attestazione negativa possono essere oggetto di sindacato da parte della Corte di cassazione perché la legge, da un lato, prevede che l'istanza di estinzione del giudizio è presentata dal contribuente alla Cancelleria della Corte, la quale è quindi direttamente investita delle questioni attinenti alla sussistenza delle condizioni necessarie per la produzione di tale effetto, e, dall'altro, mira ad impedire l'ulteriore violazione del principio di ragionevole durata del processo, che, però, si verificherebbe se il rifiuto di attestazione o l'attestazione negativa dovessero essere autonomamente impugnati davanti alla Commissione tributaria provinciale. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Milano, 17/02/2005)

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