Cassazione civile Sez. V sentenza n. 13851 del 9 giugno 2010

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di imposte sui redditi, nella disciplina dell'art. 74, terzo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, applicabile "ratione temporis" all'esercizio 1994, le spese per la selezione, formazione manageriale ed aggiornamento tecnico professionale del personale non costituiscono una categoria omogenea ai fini della deducibilitą dal reddito d'impresa, in quanto soltanto le spese di formazione ed aggiornamento possono considerarsi pluriennali, e quindi deducibili in pił esercizi, mentre tali non sono le spese relative alla selezione del personale. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Roma, 27/05/2002)

(massima n. 2)

In tema di imposte sui redditi, l'art. 64, primo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo applicabile "ratione temporis" all'esercizio 1994, laddove prevede che le imposte diverse da quelle sui redditi e da quelle per le quali č prevista la rivalsa, anche facoltativa, sono deducibili dal reddito d'imprese nell'esercizio in cui avviene il pagamento, usa il termine imposte in senso ampio, come sinonimo del genere tributo, cosģ riferendosi anche alla tassa sui contratti di borsa di cui all'art. 1 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3278, che, quindi, č deducibile nel solo anno del pagamento e non rientra nella categoria delle spese pluriennali deducibili in pił esercizi prevista dall'art. 74, terzo comma, essendo la prestazione patrimoniale imposta sui contratti di borsa non una spesa, ma un tributo pagato sulla spesa effettuata per l'acquisto di titoli mobiliari. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Roma, 27/05/2002)

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