Cassazione civile Sez. V sentenza n. 26845 del 21 dicembre 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di IRPEG, sono soggetti all'imposta non solo le societą di capitali, comprese le cooperative, ma anche gli altri enti pubblici o privati, diversi dalle societą, che abbiano per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio di attivitą commerciali, elemento, quest'ultimo, che va individuato in base all'attivitą effettivamente esercitata. Ne deriva che un ente, istituito (ai sensi dell'art. 209 del regolamento esecutivo del codice della navigazione approvato con d.P.R. n. 328 del 1952) per gestire, mediante avviamento al lavoro dei suoi componenti, il servizio di ormeggio di natanti dietro corrispettivo fatturato dall'ente e poi redistribuito ai lavoratori, al netto delle spese e delle trattenute fiscali e previdenziali, va ritenuto soggetto all'imposta, sussistendo i requisiti dell'attivitą imprenditoriale, e non contraddicendo tale natura né l'assenza di uno scopo di lucro proprio dell'organizzazione né il carattere di interesse pubblico del servizio reso. (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Napoli, 23/05/2006)

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