Cassazione civile Sez. V sentenza n. 24065 del 10 novembre 2006

(4 massime)

(massima n. 1)

In tema di agevolazioni tributarie, il principio secondo cui il regime agevolativo previsto dal d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 per l'impianto di nuove iniziative produttive nei territori del Mezzogiono costituisce un diritto dell'impresa, il quale sussiste per il solo fatto che ne ricorrano le condizioni, e può essere esercitato indipendentemente da una preventiva istanza dell'interessato, anche mediante l'impugnazione di atti impositivi o la richiesta di rimborso delle imposte che siano state indebitamente pagate, trova applicazione anche in riferimento alle controversie regolate dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, il cui art. 16, diversamente da quanto previsto dall'art. 19, lettera h), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non contemplava l'impugnabilità del provvedimento di diniego o revoca di agevolazioni indipendentemente dall'impugnazione di atti impositivi. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Palermo, 19 Novembre 2003)

(massima n. 2)

In tema di IVA, il versamento all'Erario dell'imposta indicata in fattura non comporta necessariamente il diritto del cessionario alla detrazione, la quale compete soltanto quando le operazioni indicate in fattura siano state effettivamente utilizzate dal cessionario per il compimento di operazioni imponibili. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Palermo, 19 Novembre 2003)

(massima n. 3)

In tema di agevolazioni tributarie, la decisione del giudice tributario in ordine all'applicabilità di un regime agevolativo pluriennale (come, nella fattispecie, quello concernente le iniziative produttive nel Mezzogiorno) spiega efficacia di giudicato in ordine alla spettanza del relativo diritto anche relativamente a periodi d'imposta diversi da quello che forma oggetto della decisione, ove i presupposti di detto regime siano costituiti da circostanze non aventi caratteristiche riferibili a periodi determinati, ma tali da attribuire il diritto all'agevolazione per una pluralità di periodi d'imposta. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Palermo, 19 Novembre 2003)

(massima n. 4)

L'efficacia diretta delle norme comunitarie nell'ordinamento interno, prevista dall'art. 93 (ora 88) del Trattato CEE, si estende anche alle decisioni con cui la Commissione, nell'esercizio del controllo sulla compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, disponga la sospensione di una misura di aiuto, ne dichiari l'incompatibilità o ne ordini la restituzione, e comporta l'invalidità e/o l'inefficacia delle norme di legge e degli atti amministrativi o negoziali in forza dei quali la misura di aiuto è stata erogata, nonché il divieto, espressamente previsto dall'art. 93 cit., di dare esecuzione alla misura fino a quando la procedura di verifica non abbia condotto ad una decisione finale della Commissione. Tale vincolo, avendo come destinatario non solo lo Stato membro, ma anche i soggetti dell'ordinamento interno, ivi comprese le autorità nazionali, amministrative e giurisdizionali, e traducendosi nell'obbligo di dare attuazione al diritto comunitario, se necessario attraverso la disapplicazione delle norme interne che siano in contrasto con esso, rende viziata da errore di diritto la sentenza del giudice interno che abbia ritenuto irrilevante la decisione con cui la Commissione abbia disposto la sospensione di una misura di aiuto fino all'esito della procedura di verifica. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Palermo, 19 Novembre 2003)

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