(massima n. 1)
L'imposta straordinaria su particolari beni, istituita per il solo anno 1992 dall'art. 8 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, conv., con modificazioni, in legge 14 novembre 1992, n. 438, è dovuta, in forza dei commi ottavo-bis e nono del medesimo articolo, anche dagli enti che gestissero in forma associata aziende faunistico-venatorie, alla sola condizione che tale attività di gestione fosse in essere alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge. Tale previsione manifestamente non si pone in contrasto con l'art. 53 Cost., sotto l'asserito profilo che nessuna capacità contributiva potrebbe essere riconosciuta ad un ente che abbia come finalità esclusiva l'ordinata gestione dell'esercizio della caccia, giacché l'imposta in questione - avente peraltro carattere straordinario e circoscritta ad un solo anno - non ha inteso colpire la capacità contributiva espressa in relazione all'attività commerciale, ma solo al possesso, indirettamente desunto da alcuni "beni indice", di una certa capacità contributiva, e l'esercizio di attività sportive costose (quale la caccia esercitata attraverso strutture aziendali che perseguono la tutela del territorio e delle specie animali selvatiche) è sicuramente indice di una apprezzabile capacità contributiva, sia pure espressa attraverso il pagamento di quote associative necessarie al funzionamento dell'organismo gestore. (rigetta, Comm. Trib. Reg. L'Aquila, 8 Marzo 1999).