Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 12477 del 21 maggio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato - per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo - dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilitā a persona diversa dall'effettivo beneficiario, č ammessa a provare che l'inadempimento non le č imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. (Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 07/12/2010).

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