Cassazione civile Sez. V sentenza n. 5258 del 15 marzo 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

L'imposta sul patrimonio netto delle imprese istituita dal D.L. n. 394 del 1992, conv. con modificazioni nella legge n. 461 del 1992, la cui efficacia temporale, inizialmente fissata al 30 settembre 1994, e poi prorogata, è cessata a seguito della sua abolizione ex art. 36 D. Lgs. n. 446 del 1997, si applica, "ratione temporis", anche ai consorzi costituiti fra più comuni per la erogazione monopolistica di acqua potabile a pagamento e di realizzazione e manutenzione dei relativi impianti, atteso che trattasi di enti comunali, aventi cioè ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali dalle quali si traggono redditi d'impresa rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 87, comma 1, lett. b), D.P.R: n. 917 del 1986, richiamato dall'art. 1, comma 1, D.L. n. 394 del 1992, senza che assuma rilievo la mancanza della finalità lucrativa e l'esistenza di un vincolo sul patrimonio. Né l'esenzione dei Comuni dall'imposta, implicitamente prevista dall'art. 88, comma 1, D.P.R. n. 917 del 1986, con norma derogatoria rispetto all'art. 87 cit., e perciò di stretta interpretazione, può consentire - per la differenza strutturale e funzionale dei due enti - l'assimilazione del Comune al Consorzio; mentre l'esclusione - operata dall'art. 22 L. n. 449 del 1997, che ha modificato l'art. 88, comma 1, D.P.R. n. 917 del 1986 - dei "consorzi tra enti locali" dall'imposta sui redditi, in vigore solo dal 1 gennaio 1998, rende irrilevante accertare se il beneficio sia applicabile solo ai cd. consorzi di funzione (ossia, quelli costituiti per la gestione dei servizi pubblici locali non aventi rilevanza economica ed imprenditoriale) ovvero anche per le aziende - consorzio (Nell'enunciare il principio, la Corte ha escluso anche l'operatività della moratoria fiscale triennale stabilita dalla legge n. 142 del 1990 in favore dei Consorzi costituiti ai sensi della legge suddetta, sia perché riferibile solo ai consorzi diversi da quelli che gestiscono attività economica e imprenditoriale, sia perché assimilabili alle aziende speciali, che sono soggette all'imposta sui redditi). (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Piemonte 25 marzo 1999).

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