Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 8144 del 22 marzo 2019

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di determinazione del reddito delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto terzi, la deduzione forfettaria, giornaliera e annuale ex art. 66, comma 5, del D.P.R. n. 917 del 1986, delle spese non documentate per trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore, č subordinata alla predisposizione e conservazione da parte del contribuente di un prospetto recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata, nonché degli estremi dei relativi documenti di trasporto delle merci o delle fatture o delle lettere di vettura.

(massima n. 2)

In tema di determinazione del reddito delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto terzi, l'inosservanza delle prescrizioni previste dall'art. 66, comma 5, del D.P.R. n. 917 del 1986, non costituisce mera irregolaritā formale, trattandosi di condizioni necessarie per beneficiare della relativa agevolazione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.