Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 403 del 14 gennaio 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di contenzioso tributario, per la deducibilitā delle perdite su crediti ai fini fiscali, non correlate all'assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, il contribuente, che voglia portare in deduzione la perdita, č tenuto a fornire elementi inequivoci per ritenere il credito di difficile esazione, la cui ponderazione integra una valutazione di fatto incensurabile in sede di legittimitā. (rigetta, Comm. Trib. Reg. della Campania, 10/01/2013).

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