Cassazione civile Sez. I sentenza n. 19640 del 7 ottobre 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

Quantunque debba escludersi che l'accreditamento del terzo venga attratto, sempre e comunque, nella disciplina del conto corrente (rappresentando esso, piuttosto, un atto neutro, la cui portata va accertata avendo riguardo al negozio nel quale esso si inserisce), il pagamento da parte del debitore ceduto, effettuato mediante versamento della relativa somma sul conto corrente acceso dal cedente presso una banca, costituisce un'operazione che, di regola e salvo patto contrario, si inserisce nell'ambito dell'unitario, complesso rapporto di conto corrente, determinando una mera variazione quantitativa (del credito o) del debito del correntista, e quindi rappresenta, secondo le circostanze, un atto ripristinatorio delle disponibilitą del correntista medesimo ovvero un atto solutorio del debito di questo, risultante dal saldo contabile; ne deriva che, ove risulti escluso (in base agli accertamenti compiuti dal giudice del merito) che la banca abbia accettato il mandato, ad essa conferito dal correntista-cedente, di procedere al pagamento, in favore del cessionario, della (intera) somma versata dal debitore ceduto, la rimessa operata da quest'ultimo non si sottrae alla disciplina del conto corrente, sicchč legittimamente la banca provvede all'esecuzione dell'ordine, impartito dal correntista, di girata in favore del cessionario soltanto entro il limite dell'esistenza di un credito del correntista medesimo, computato tenendo conto di detta annotazione.

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