Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2031 del 1 marzo 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

L'art. 803 c.c., nel regolare la revocabilità della donazione per sopravvenienza di figli o discendenti legittimi del donante ovvero della conoscenza dell'esistenza degli uni o degli altri, istituisce fra le due categorie una relazione disgiuntiva, dimostrativa dell'intento del legislatore di considerarle in via alternativa e di esclusione, tale cioè che — atteso il vincolo meno stretto dei discendenti col donante — la sopravvenienza o conoscenza dell'esistenza di figli, se non fatte valere ai fini della revoca, precludono la possibilità della revoca stessa in relazione a sopravvenienza o conoscenza di discendenti legittimi.

(massima n. 2)

La revocazione della donazione, regolata dall'art. 803 c.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di consentire al donante una rivalutazione dell'opportunità della donazione di fronte al fatto sopravvenuto della nascita o conoscenza dell'esistenza di figli o discendenti legittimi e cioè di eventi che essendo successivi alla perfezione ed efficacia del negozio di donazione non possono sullo stesso influire se non nel momento in cui si siano verificati; con la conseguenza che, stante il divieto di retroattività della legge posto nell'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile come principio generale del nostro ordinamento giuridico, a regolare il rapporto sono le norme in quel tempo vigenti, mancando nella materia disposizioni transitorie come quella dell'art. 141 disp. att. c.c. per la revocazione per ingratitudine.

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