Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 25418 del 10 ottobre 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella vendita di immobili destinati ad abitazione, l'inadempimento dell'obbligo, gravante sul venditore-costruttore, di consegnare all'acquirente il certificato di abitabilità è "ex se" foriero di danno emergente, per il minor valore di scambio del bene che da ciò consegue; tale danno, ove accertato nell'"an", è suscettibile di essere liquidato dal giudice in via equitativa, essendo obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provarne il preciso ammontare. (Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 22/03/2017).

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