Cassazione civile Sez. V sentenza n. 19373 del 17 dicembre 2003

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 33, terzo comma, del D.P.R 29 settembre 1973, n. 600, che, nel disciplinare i compiti di cooperazione della guardia di finanza con gli uffici delle imposte, richiama le disposizioni del precedente art. 32, le garanzie in favore del contribuente in sede di procedimento istruttorio sono oggetto di identica previsione sia se ad operare č l'ufficio delle imposte, sia se l'istruzione sia svolta - di propria iniziativa o su richiesta dell'ufficio - dalla guardia di finanza, con la conseguenza che, in quest'ultimo caso, non č necessaria, in fase di decisione, la reiterazione dell'istruttoria da parte del titolare dell'ufficio. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Bolzano, 20 dicembre 1997).

(massima n. 2)

In tema di imposte sui redditi, l'art. 62, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, esclude deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore o dai suoi familiari ed affini, ammettendo, pertanto, la deducibilitā per gli altri soggetti, a condizione, tuttavia, che si tratti pur sempre di compenso per lavoro. Ne consegue che non sono deducibili le somme erogate ai soci accomandanti a titolo diverso dalla prestazione d'opera a favore della societā. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Bolzano, 20 dicembre 1997).

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