Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 22131 del 22 settembre 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 56, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 1986 (nella formulazione vigente "ratione temporis") gli interessi attivi (nella specie maturati sul finanziamento fruttifero concesso ad una società controllata) sono computabili come reddito nell'esercizio in cui sono maturati, cosicché la dilazione di pagamento intervenuta successivamente a tale momento è un atto rilevante ai fini civilistici ma non idoneo ad estinguere l'obbligazione tributaria.

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