Cassazione civile Sez. II sentenza n. 992 del 18 febbraio 1981

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora l'obbligazione dedotta in giudizio concerna il pagamento del prezzo di merce venduta e consegnata e la modalitą di pagamento a mezzo tratta non sia prevista in fattura con carattere di esclusivitą e con correlativa rinuncia espressa del venditore-creditore al foro previsto dagli artt. 1498, comma terzo, e 1182, comma terzo c.c., tale modalitą rappresenta una semplice facoltą concessa al debitore per agevolare gli scambi secondo la corrente prassi commerciale e non comporta sostituzione del luogo del pagamento del prezzo (domicilio del venditore) con quello di presentazione della cambiale (art. 44, comma primo, legge cambiaria). Pertanto, in caso di mancato pagamento della cambiale da parte del debitore nella sua sede, l'obbligazione deve essere adempiuta presso il domicilio del venditore.

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