Cassazione civile Sez. V sentenza n. 2781 del 26 febbraio 2001

(2 massime)

(massima n. 1)

I contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge (nella specie: contributi versati dai notai alla Cassa nazionale del notariato) sono deducibili in sede di determinazione del reddito professionale ai sensi dell'art. 50, comma primo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, il quale consente, per la determinazione del reddito di lavoro autonomo, la deduzione delle spese "inerenti" all'esercizio dell'arte o professione, per tali dovendosi intendere non soltanto quelle necessarie per la produzione del reddito, ma anche quelle che sono una immediata derivazione del reddito prodotto. Peraltro, in presenza di erronea deduzione da parte del contribuente dei contributi obbligatori dal reddito complessivo (ex art. 10 stesso D.P.R.) anziché in sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo, l'amministrazione finanziaria non può limitarsi ad escludere la deduzione effettuata, ma deve procedere alle opportune correzioni. (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Centrale, 3 maggio 1997).

(massima n. 2)

In tema di contenzioso tributario, l'assenza della "concisa esposizione dello svolgimento del processo", richiesta dall'art. 37 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, integra un motivo di nullità della decisione ove tale omissione impedisca totalmente, non risultando in alcun modo richiamati i tratti essenziali della lite neppure nella parte motiva, di individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella pronunzia. (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Centrale, 3 maggio 1997).

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