Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3215 del 27 gennaio 1982

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora sia convenuto il pagamento di una fornitura di merce a mezzo tratta domiciliata presso il debitore, al fine di considerare tale facilitazione come mezzo esclusivo di soddisfacimento č necessario un preciso accordo delle parti che, comunque, si caduca nel caso di mancato pagamento dei titoli, con la conseguente reviviscenza, per quanto concerne la competenza territoriale, della regola generale che fissa nel domicilio del venditore il luogo del pagamento del prezzo.

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