Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7225 del 25 marzo 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

L'atipicitą della causa di un contratto di compravendita immobiliare determinata dall'assunzione della garanzia di redditivitą del bene venduto non esclude la corrispettivitą tra le prestazioni a carico delle parti e la conseguente operativitą, nel caso di eccessiva onerositą, non dell'art. 1468 cod. civ., bensģ dell'art. 1467, primo e terzo comma, cod. civ., secondo cui č attribuito alla parte la cui prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa per avvenimenti straordinari e imprevedibili unicamente il potere di chiedere la risoluzione del contratto e soltanto alla parte, contro la quale č domandata la risoluzione, quello di evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto. (Rigetta, App. Roma, 14/10/2003).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.