Cassazione civile Sez. V sentenza n. 14560 del 6 giugno 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di imposte sui redditi delle persone fisiche, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c)-bis, del D.P.R. n. 917 del 1986, sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente anche quelli derivanti dallo svolgimento di rapporti di collaborazione aventi ad oggetto la prestazione di attivitą svolte in assenza di vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto, nell'ambito di un rapporto unitario e continuativo, senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la decisione impugnata che aveva qualificato come attivitą parasubordinata quella di "direttore tecnico agenzia viaggi, direttore commerciale e sviluppo marketing" valorizzando la continuitą delle prestazioni rese ed il coordinamento delle stesse da parte della societą contribuente, mediante poteri di organizzazione del contenuto e delle modalitą di svolgimento delle medesime).

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