Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 13721 del 31 maggio 2017

(2 massime)

(massima n. 1)

Appartiene alla giurisdizione ordinaria, e non a quella del giudice tributario, la controversia insorta tra il professionista, erogatore della prestazione, ed il beneficiario, in ordine alla pretesa rivalsa dell'IVA esposta in fattura, atteso che la statuizione non investe il rapporto tra contribuente ed Amministrazione finanziaria, risolvendosi, invece, in un accertamento incidentale nell'ambito del rapporto privatistico fra soggetto attivo e soggetto passivo della rivalsa, estraneo alla giurisdizione sul rapporto d'imposta devoluto al giudice tributario. (Così statuendo, la S.C., cassando con rinvio la sentenza del giudice d'appello, ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario, e non di quello tributario, in una controversia nella quale un libero professionista, esercente funzioni di giudice di pace, chiedeva di rivalersi, nei confronti del Ministero della Giustizia, dell'IVA esposta nella fattura emessa per il pagamento dei compensi percepiti).

(massima n. 2)

In tema di trattamento economico percepito dal Giudice di pace, ove esercente la libera professione di avvocato, l'indennità da questi percepita nell'esercizio delle funzioni onorarie non è assoggettata a contribuzione in favore della Cassa nazionale di previdenza, sia perché trattasi di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 47, lett. f) (ora art. 50 lett. f), del TUIR, come emerge dal dato letterale della norma, il cui inciso “sempre che le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o una professione…” costituisce una deroga che non trova però applicazione per i redditi percepiti dai giudici di pace, sia perché deve escludersi che lo Stato, erogatore dell'indennità, possa essere trattato come cliente finale di un rapporto sinallagmatico professionale, nei cui confronti sia ripetibile il contributo integrativo per la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, secondo quanto prevede l'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 509 del 1994.

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