Cassazione civile Sez. V sentenza n. 14266 del 13 luglio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di condono fiscale, il concordato preventivo biennale introdotto dall'art. 33 del D.L. n. 269 del 2003, convertito in L. n. 326 del 2003, concerne essenzialmente le imposte sui redditi con limitati effetti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, mentre da esso esula l'imposta regionale sulle attivitą produttive (IRAP), atteso il tenore testuale della disposizione, che, tra l'altro, rinvia, per la determinazione del significato dei termini "ricavi" e "compensi", alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Ne consegue che l'adesione al concordato non comporta effetti preclusivi ai fini del diritto al rimborso dell'imposta regionale in questione. (Cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Toscana, 08/04/2009).

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