Cassazione civile Sez. V sentenza n. 11809 del 6 settembre 2002

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di base imponibile IRPEF, l'art. 3, comma terzo, lett. c) del D.P.R. 597 del 1973, che esclude dai redditi imponibili prodotti all'estero solo quelli derivanti "da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto", non comprende anche il caso di colui che percepisca una borsa di studio da parte di enti erogatori diversi (nella specie, l'AIRC e la NATO) dal proprio datore di lavoro (nel caso, il CNR), per ricerche (riguardanti il cancro) svolte all'estero. (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Liguria 21 gennaio 1997).

(massima n. 2)

Sono soggette all'imposta sui redditi delle persone fisiche anche le somme corrisposte a titolo di borsa di studio (nella specie a persona che svolgeva tale attivitą all'estero), sia nel vigore del D.P.R. n. 597 del 1973 che nella vigenza del D.P.R. n. 917 del 1986, in quanto costituiscono reddito di lavoro dipendente in senso proprio, quando il beneficiario sia un dipendente del soggetto erogante, ovvero un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ove il percettore non sia legato da rapporti di subordinazione con colui che corrisponde l'emolumento. Né a tali compensi possono estendersi le disposizioni premiali, stabilite - in deroga al generale principio dell'imponibilitą tributaria - con apposite leggi, atteso che queste (art. 6 legge n. 398 del 1989, art. 6 D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6 legge n. 390 del 1991, art. 51 legge n. 449 del 1997 e art. 6 legge n. 488 del 1999) hanno natura speciale e non sono oggetto di interpretazione estensiva (In applicazione di tali principi la Corte ha escluso l'applicabilitą delle disposizioni agevolative perché estranee, sul piano temporale, al periodo d'imposta esaminato). (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Liguria 21 gennaio 1997).

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