Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1097 del 23 febbraio 1981

(1 massima)

(massima n. 1)

In un contratto di compravendita, della clausola con la quale è stabilita la decadenza del termine di pagamento per il caso che il compratore rinvii l'esecuzione del contratto, il venditore può avvalersi soltanto durante il periodo in cui la mancata consegna della cosa sia ricollegabile al colpevole comportamento della controparte e non pure allorché, dopo l'accordata proroga del termine per l'esecuzione del contratto, il compratore è in condizione di accettare la consegna e non la rifiuti, dovendo in tal caso il pagamento avvenire al momento della consegna stessa e nel luogo dove questa si esegue, ai sensi dell'art. 1498 cpv. c.c.

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