Cassazione civile Sez. V sentenza n. 9111 del 8 aprile 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di imposte sui redditi, in base al dettato dell'art. 6, comma secondo, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio costituiscono reddito imponibile solo e nei limiti in cui abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi. Pertanto, l'indennitā corrisposta (in sede transattiva) dal datore di lavoro, a titolo di risarcimento del danno, per la reintegrazione delle energie psicofisiche (in base a valutazione giudiziale di merito insindacabile da parte della Corte di cassazione) spese dal lavoratore oltre l'orario massimo di lavoro da lui esigibile, non č assoggettabile a tributo. (Rigetta, Comm. Trib. Reg. Liguria, 26 novembre 1997).

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