Cassazione civile Sez. V sentenza n. 21965 del 28 ottobre 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema d'IVA, secondo la disciplina di cui agli artt. 34 e 36 del D.P.R. n. 633 del 1972, la facoltą di optare per l'applicazione separata dell'imposta spetta anche ai soggetti che esercitano pił attivitą nell'ambito della stessa impresa agricola con possibilitą, quindi, di applicazione del regime speciale per i produttori agricoli ad una (o pił) attivitą e di quello ordinario alle restanti. Ne consegue che, in presenza di una valida opzione per il regime ordinario, le attivitą agrituristiche restano distinte da quelle agricole svolte in regime forfettario e le spese sostenute per la ristrutturazione e la manutenzione di immobili destinati a tale attivitą debbono godere dell'ordinario regime di detrazione IVA. (Cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Umbria, 10/12/2009).

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