Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 310 del 11 gennaio 200

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di annullamento d'ufficio del provvedimento di ammissione alla cassa integrazione guadagni, nessuna conseguenza, ai fini del radicamento della giurisdizione innanzi al giudice ordinario, deriva dalla disciplina della delegazione di pagamento; infatti, una volta venuti meno gli effetti del provvedimento ammissivo e le imputazioni ad esso conseguenti, la dazione del datore di lavoro non può più riferirsi alla delegazione di pagamento in nome e per conto dell'INPS e quindi non opera più, per il datore di lavoro, la compensazione dei contributi conguagliati, mentre può sorgere un credito restitutorio di questi nei confronti dei lavoratori, qualora le somme erogate a titolo di integrazione salariale risultino senza causa versandosi in ipotesi di impossibilità assoluta di ricevere la prestazione lavorativa. (Rigetta e dichiara giurisdizione, App. Caltanissetta, 23 Ottobre 2003).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.